Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale | Museo virtuale - Legge 11 luglio 1889, n. 6216, art. 4

Museo virtuale
della cooperazione

Legge 11 luglio 1889, n. 6216, art. 4

ART. 4 – Possono stipularsi a licitazione od a trattative private contratti per appalto appalto di lavori con associazioni coopertaive di produzione e lavoro, legalmente costituite fra operai, purchè il lavoro non superi le L.100,000, e si tratti di appalti nei quali predomini il valore della manodopera. I pagamenti di acconto saranno fatti a rate in proporzione del lavoro eseguito e potranno per essi emettersi mandati a disposizione colle stesse norme delle spese da farsi ad economia. In tali contratti la cauzione verrà costituita mediante ritenuta del 10 per cento dell’importo di ogni rata da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato. Ordiniamo che la presente, munita di del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Materiale stampato dal sito www.cooperazione.net
Questo materiale può essere liberamente distribuito e fotocopiato, citandone sempre la fonte:
© 2009 - 2018 | Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale. Tutti i diritti riservati