Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale | Museo virtuale - Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2288
Museo virtuale della cooperazione
Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2288
CONVERTITO IN LEGGE 15 DICEMBRE 1927, N. 2499 VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE ED ISTITUZIONE DELL’ENTE NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE.
VITTORIO EMANUELE III
Per grazia e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
Visto l’art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100: Riconosciuta la necessità assoluta e urgente di provvedere ad assicurare il regolare funzionamento delle società e degli enti cooperativi e di istituire un organo di coordinamento e di assistenza per lo sviluppo del movimento cooperativo; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’Economia Nazionale, di concetto col Primo Ministro, Ministro per l’Interno e per le Corporazioni, nonché del Ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto; Abbiamo decretato e decretiamo: ART. 1 - Nei casi di irregolare funzionamento delle società cooperative, di inosservanza delle disposizioni di legge e dello statuto, o quando sia comunque compromesso il raggiungimento degli scopi sociali, il Ministero per l’Economia Nazionale può disporre ispezioni od inchieste sul funzionamento delle società stesse e deliberare lo scioglimento dei rispettivi Consigli di amministrazione, nominando un commissario governativo. La esecuzione delle ispezioni ed inchieste predette potrà essere, di volta in volta, delegata all’Ente Nazionale per la Cooperazione, di cui all’articolo seguente.
ART. 2 E' istituito, a termine dell'art.34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tra le cooperative, le associazioni di cooperative ed enti mutualistici che vorrano aderire, l'Ente nazionale per la cooperazione che ha per iscopo l'assistenza, lo sviluppo ed il coordinamento delle società ed enti suddetti, salvo tutto ciò che concerne i rapporti sindacali.
ART. 3. L'Ente nazionale per la cooperazione sarà regolato da apposito statuo da proporsi con decreto reale, su proposta del Ministro per l'Economia nazionale. Il presidente ed il Comitato direttivo saranno nominati con decreto del Ministro suddetto, al quale è affidata la vigilanza sull'Ente stesso.
ART. 4 – Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti cooperativi di credito soggetti al R. decreto – legge 7 settembre 1926, n. 1511, ed a quelli di assicurazione soggetti al R. decreto – legge 29 aprile, n. 966. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.