Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale | Museo virtuale - Regio decreto 17 settembre 1925, n. 1735

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della cooperazione

Regio decreto 17 settembre 1925, n. 1735

Disposizioni concernenti le cooperative di consumo Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1925, n. 241 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 18 marzo 1926, n. 562 (Gazz. Uff. 3 maggio 1926, n. 102). Articolo unico. I soci di una cooperativa di consumo i quali abbiano contratto con l'azienda cooperativa un rapporto di impiego e di lavoro di carattere continuativo per il quale percepiscano una retribuzione in denaro o in natura a carico del bilancio sociale, non hanno diritto di partecipare, per tutta la durata di tale rapporto di impiego o di lavoro, alle votazioni nelle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio e per la elezione degli amministratori e dei sindaci della cooperativa stessa. Le votazioni alle quali essi abbiano partecipato sono nulle. Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno, e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge (1). (1) Articolo così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1926, n. 562 (Gazz. Uff. 3 maggio 1926, n. 102).

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