Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, primo comma, L. 20 maggio 1988, n. 160 Art. 5. 1. La capacità delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5, D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullità. 2. (…)